IL PRESIDENTE 
                      DEL CONSIGLIO DEI MINSTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla  condizione  dello   straniero,   di   seguito   «testo   unico
dell'immigrazione e, in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  ove  si
prevede  che  la  determinazione  annuale  delle  quote  massime   di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  sulla  base  dei  criteri
generali individuati nel documento programmatico  triennale  relativo
alla politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio
dello  Stato  «In  caso  di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di
programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
provvedere in via  transitoria,  con  proprio  decreto»,  consentendo
l'emanazione di ulteriori decreti integrativi qualora se  ne  ravvisi
l'opportunita'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del
citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
  Vista  la  legge  4  agosto  2022,  n.  122,  di  conversione   del
decreto-legge  21  giugno  2022,  n.  73  che  agli  articoli  42-44,
nell'ambito delle misure per la semplificazione  delle  procedure  di
rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di  cui  all'art.
30-bis, comma 8, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n.  394,  ha  predisposto  norme  di  semplificazione  e
snellimento del processo di rilascio  dei  nulla  osta  di  cui  agli
articoli 22 e 24 del testo unico per  l'immigrazione  valevoli  anche
per l'anno 2022; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29
dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 21 del 26 gennaio 2023,  concernente  la  «Programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri  residenti
all'estero nel territorio  dello  Stato  per  l'anno  2022»,  che  ha
previsto una quota complessiva  di  82.705  cittadini  stranieri  per
l'ingresso in Italia per motivi di lavoro  subordinato  stagionale  e
non stagionale e di lavoro autonomo; 
  Ravvisata  l'esigenza  di  incrementare  le  quote  stabilite   col
predetto decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  29
dicembre 2022, tenuto conto  dei  fabbisogni  evidenziati  dal  mondo
economico e  produttivo  nazionale  relative  al  lavoro  subordinato
stagionale, per le  esigenze  del  settore  agricolo  e  del  settore
turistico-alberghiero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le quote di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e
turistico-alberghiero, relative a cittadini non comunitari  residenti
all'estero di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022 sono  incrementate,  fino
alla concorrenza di complessive 40.000 unita' e in deroga alla  quota
complessiva di cui all'art. 1 del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, a valere sulle domande  gia'
presentate alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.